Descrizione
La norma in esame ha stabilito che in ogni caso il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Si chiede di confermare che l’onere di stipulare la predetta polizza assicurativa non sia previsto in capo ai soggetti che appongono il visto di conformità in quanto questi sono già tenuti ai sensi del decreto ministeriale n. 164 del 1999, a
stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro.
E’ davvero così?
E, l’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC
professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc? In ogni caso, l’obbligo può ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari?
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